Associazione Yanadi - Un altro mondo è possibile...
Associazione YANADI
Un altro Mondo è possibile costruiamolo insieme
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STATUTO
Associazione Yanadi

Articolo 1
Il nome

Ai sensi degli art. 36, 37 e seg. del C.C. è costituita una libera Associazione denominata "Yanadi", che in seguito sarà denominata l'Associazione.
Yanadi? A colpire è stata la semplicità della parola, il suo suono e in particolare ciò che essa rappresenta. Yanadi è il nome di una delle comunità dell'India che hanno maggiori difficoltà economiche e sociali. La scelta di questa parola per rappresentare l'Associazione vorrebbe comunicare il nostro interesse e il nostro appoggio verso queste particolari realtà, purtroppo diffusissime in ogni parte del mondo.


Articolo 2
Il Fine (1)

L'Associazione non ha fini di lucro.


Articolo 3
Il Fine (2)

L'Associazione nasce allo scopo di sostenere e promuovere la solidarietà con i popoli del Terzo Mondo e la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nell'ambito della realtà locale di Assago e dei Comuni limitrofi, attraverso forme quali ad esempio il Commercio equo e solidale, l'attività educativa e formativa, le adozioni a distanza, il sostegno a progetti di sviluppo, ecc..
L'Associazione promuove quanto sopra rivolgendosi ai cittadini, alle altre realtà associative, alle scuole, alle istituzioni pubbliche.
Le attività vengono espresse attraverso un lavoro di animazione e di promozione, aperto a tutti coloro che condividono le stesse finalità

Articolo 4
Le idee

L'Associazione riconosce come punti di riferimento del suo operato alcune idee fondamentali:

- credere nell'equo, leale e non violento dialogo fra i popoli;
- credere nella solidarietà fra i popoli;
- credere nel valore della multiculturalità come confronto, dialogo, convivenza fra popoli di culture diverse;
- credere che sia possibile una tipologia di rapporto commerciale che rifiuti e prescinda dallo sfruttamento del più povero e del più debole;
- credere nella possibilità di promuovere uno sviluppo economico equo, che apporti cioè benefici a ciascuno dei soggetti coinvolti nell'attività economica, e in equilibrio con il rispetto dei diritti dell'uomo;
- credere che un consistente contributo allo sviluppo in tal senso sia dato dal coinvolgimento responsabile delle popolazioni locali nell'attività commerciale;
- fiducia nelle modalità che il Commercio Equo e Solidale ha individuato per realizzare tali obiettivi;
- fiducia che quanto sopra dia un consistente contributo allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente nei Paesi in Via di Sviluppo e alla conservazione della biodiversità;
- ritenere che gran parte dei problemi dei Paesi in Via di Sviluppo (ambiente, società, ecc.) spesso nascono da un asservimento economico che porta il Nord del mondo a mantenere in uno stato di pesante subordinazione i Paesi in Via di Sviluppo;
- ritenere il Commercio Equo e Solidale uno strumento importante per sostenere il mantenimento e la valutazione positiva della diversità culturale, contro la massificazione e l'omogeneizzazione culturale.


Articolo 5
La sede

L'Associazione ha sede in via Aldo Moro 51, 20090 Assago (Milano)


Articolo 6

L'Associazione ha durata illimitata.


Articolo 7
I soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione e che non si dimostrino in contrasto con le basi ideali statutarie dell'Associazione stessa.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci si distinguono in fondatori e ordinari.
Soci fondatori sono gli intervenuti all'atto costitutivo e altri che, all'unanimità da parte dei soci fondatori, ricevano tale qualifica.
Soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che versano, previa ammissione all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta su domanda rivolta allo stesso dall'associando, la quota stabilita ogni anno.

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 10 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
I soci hanno il diritto:

· di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
· di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
· di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
· di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
· di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
· I soci sono obbligati:
· a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
· a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
· a svolgere le attività preventivamente concordate;
· a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.


Articolo 8
Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

Ø i contributi degli associati;
Ø donazioni effettuate da persone giuridiche o fisiche;
Ø contributi pubblici e privati;
Ø entrate produttive e commerciali marginali.

Il patrimonio dell'Associazione inteso in questi termini sarà utilizzato per coprire le spese incontrate dall'Associazione nel suo operato e, la restante parte, per finanziare dei progetti di sviluppo o per attività benefiche, individuati all'inizio di ogni anno dall'Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria.
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.


Articolo 9
Gli organi

Sono organi dell'Associazione

· l'Assemblea dei Soci;
· Il Consiglio Direttivo;
· Il Presidente

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite. È ammesso il rimborso delle spese sostenute da quei membri del Consiglio o soci ai quali siano stati conferiti incarichi specifici dalla presidenza del Consiglio Direttivo. Il rimborso potrà essere effettuato solo con presentazione di idonea documentazione.


Articolo 10
L'Assemblea (1)

L'Assemblea è costituita da Soci Fondatori e Ordinari ed è Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria è convocata (mediante avviso contenete l'Ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione, presso la sede almeno 15 giorni prima e con avviso per lettera semplice inviato a tutti i Soci in regola con il versamento delle quote almeno 10 giorni prima) almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

a- sul bilancio dell'esercizio sociale;
b- sulle attività in programma;
c- sul bilancio di previsione;
d- sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
e- sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
f- su eventuali regolamenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata (mediante avviso contenete l'ordine del giorno, la data ed il luogo presso la sede almeno 15 giorni prima con avviso per lettera semplice inviato a tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Essa delibera:

a- sulle modifiche dello Statuto;
b- sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11
L'Assemblea (2)

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria i Soci Fondatori e Ordinari.
In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita con la presenza o rappresentanza (a mezzo di delega scritta ad altro socio) della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presente.
L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati.
Ogni socio potrà farsi rappresentare solamente ed esclusivamente da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza sarà presieduta da persona designata dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale che altrove.
D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle assemblee dell'associazione. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.


Articolo 12
Il Consiglio direttivo (1)

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 1 anno.
Questi sono eletti direttamente dall'Assemblea Ordinaria che ne determina sia il numero che la durata della carica.
Nel caso in cui un consigliere cessi per qualsiasi causa dalla carica, prima della scadenza, esso può essere sostituito con altro consigliere cooptato dal consiglio stesso, che durerà in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio durante la sua durata potrà modificare il numero dei suoi componenti, fermi restando i limiti minimo e massimo disposti dallo Statuto.
I Consiglieri così nominati restano in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.


Articolo 13
Il Consiglio direttivo (2)

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare svolge i seguenti compiti:

· fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
· sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
· determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
· eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti );
· nominare il Tesoriere e il Segretario che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
· accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
· deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
· ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
· assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Articolo 14
Il presidente e il Vice

Il potere di firma e la legale rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente e in caso di suo impedimento o assenza al Vice-presidente.
Il presidente ed il Vice-presidente del Consiglio Direttivo sono anche il Presidente ed il Vice-presidente dell'Associazione.


Articolo 15
Il Consiglio e il verbale

Il Consiglio è convocato dal Presidente o su suo incarico, dal Vice-presidente o dal Segretario almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.


Articolo 16
Il patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto interamente ad Associazioni operanti nello stesso settore o in settore analogo o in ogni caso a destinazioni coerenti con i fini dell'Associazione.


Articolo 17

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di cui al Libro Primo, Titolo II del Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.